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SAFEGUARDING

1 - Finalità

 1.      Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 sugli Atleti, specie se minori d’età nell’ambito dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Tavolo Varese (di seguito per brevità anche solo “Associazione”).

 2.      Diritto fondamentale degli atleti è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico degli Atleti costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

3. Il presente documento costituisce l’insieme di Linee Guida e di Principi a cui l’Associazione e tutti gli Atleti FITeT presso lo stesso sodalizio sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:

a.    la promozione dei diritti di cui al precedente comma;

b.    la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti gli Atleti, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;

c.    la consapevolezza degli Atleti in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

d.    l’individuazione e l’attuazione da parte del sodalizio di adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Safeguarding Officer della FITeT, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Atleti minori;

e.    la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

f.    l’informazione degli Atleti, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g.    la partecipazione del sodalizio e degli Atleti alle iniziative organizzate dalla FITeT nell’ambito delle politiche di safeguarding adottate;

h.    il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding dell’Associazione.

 4. Il presente documento recepisce le disposizioni di cui al D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding nonché il “Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sugli Atleti” della FITeT e le sue Linee Guida.

2 - Campo di applicazione

1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

a.    gli Atleti FITeT, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico Federale, presso l’Associazione;

b.    tutti i Soci dell’Associazione;

c.    tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l’Associazione;

d.    tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l’Associazione.

3 - Condotte rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:

a.    l’abuso psicologico, ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l’isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni dell’Atleta ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dell’Atleta, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

b.    l’abuso fisico, ossia qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente falsificare un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;

c.    le molestie, ossia qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d.    abuso sessuale, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Atleta a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare l’Atleta in condizioni e contesti non appropriati;

e.    la violenza di genere, ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso;

f.    il bullismo (o il cyberbullismo, se condotto online), ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Atleti con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Atleta che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);

g.    nonnismo, ossia ogni condotta che coinvolge un’iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo;

h.    abuso di matrice religiosa, ossia l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

i.     l’abuso dei mezzi di correzione, ossia l’oltrepassare i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale;

j.     negligenza, ossia il mancato intervento di un Atleta o Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica o incarico, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire e/o di segnalare al Safeguarding Officer o alla Procura Federale, causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno;

k.    incuria, ossia la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

l.     altri comportamenti discriminatori, qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1.

4 - Norme di condotta

1.    I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:

a.      assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona; ad esempio predisponendo turni di allenamento e partecipazione alle gare evitando discriminazioni tra gli atleti in base a sesso, etnia, appartenenza culturale ecc; prevedendo, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l’integrazione;

b.    riservare ad ogni Atleta attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro; ad esempio imponendo regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell’attività sportiva, prevedendo la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti, imponendo a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio;

c.    prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni; ad esempio ascoltando i minori al fine di comprendere quali sono le loro ambizioni ed i loro desideri in ambito sportivo, programmando per ciascun atleta l’attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;

d.    segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutori ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza; ad esempio individuando il soggetto che deve provvedere alla segnalazione, individuando quali sono le situazioni di interesse di natura sportiva o extra sportiva, prevedendo la segnalazione ai genitori delle assenze da gare o allenamento compiute dai minori;

e.    confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Associazione ove sia abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

f.    far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

g.    programmare e gestire l’attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati; ad esempio individuando soluzioni logistiche volte ad evitare che i dirigenti e gli allenatori siano in camera con gli atleti e stabilendo regole nell’accompagnare o prelevare gli atleti dalla loro residenza facendo in modo che vi sia sempre la presenza di almeno due dirigenti;

h.    ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata;

i.     prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo; ad esempio prevedendo l’organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici ed i dirigenti nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva;

j.     spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l’attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona; ad esempio organizzando a inizio stagione riunioni che coinvolgano tutti gli atleti ed i genitori nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare, organizzando incontri periodici volti ad inculcare una adeguata educazione sportiva, prevedendo l’irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le gare tengano un comportamento non adeguato;

k.    favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

5 - Tutela dei minori

1. L’Associazione, quando instaura un rapporto di lavoro - a prescindere dalla forma - con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori è tenuto a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

6 - Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1.      Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sugli Atleti nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, l’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica a FITeT all’atto di affiliazione e riaffiliazione.

2.      Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato nell’ambito di ciascun Affiliato tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

a.    essere regolarmente tesserato FITeT;

b.    essere in possesso della cittadinanza italiana;

c.    non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

d.    non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

3.      La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell’ambito del rispettivo sodalizio (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sul sito internet, del nominativo e dei contatti) e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

4.      Il Responsabile dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

5.      In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

6.      La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell’organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FITeT. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

7.      Il Responsabile è tenuto a:

a.    vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sugli Atleti” della FITeT nell’ambito del rispettivo sodalizio nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;

b.    adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

c.    segnalare al Safeguarding Officer eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

d.    rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all’art. 17 del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sugli Atleti” della FITeT;

e.    formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;

f.    valutare annualmente le misure dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito dell’Associazione, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;

g.    partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata da FITeT.

7 - Dovere di segnalazione

1.    Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Atleti, specie se minorenni, è tenuti a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer.

2.    Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Tavolo Varese o direttamente con il Safeguarding Officer della FITeT.

8 - Diffusione ed attuazione

1.    La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (allegato A) tra i propri Tesserati FITeT e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

2.    Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con l’Associazione o che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

9 - Norme finali

1.      Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo dell’Associazione con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FITeT.

2.      Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

3.      Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FITeT, da tutta la normativa federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sugli Atleti e il Codice Etico, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI.

4.      Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     

Allegato A

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Ogni Atleta è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.

Diritto fondamentale di ogni Atleta è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun Atleta costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

In caso di violazione delle norme previste per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, il regime sanzionatorio applicabile si differenzierà a seconda del ruolo che il soggetto riveste in FITeT secondo quanto stabilito dal “Regolamento Safeguarding” della FITeT.

CONDOTTE VIETATE

DESCRIZIONE

Abuso psicologico

Qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l’isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni dell’Atleta ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità dell’Atleta, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali.

Abuso fisico

Qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente falsificare un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti.

Molestie e abusi sessuali

Qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.

Abuso sessuale

Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Atleta a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare l’Atleta in condizioni e contesti non appropriati.

Violenza in genere

Tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso.

Bullismo o cyberbullismo

Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Atleti con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Atleta che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

Nonnismo

Ogni condotta che coinvolge un’iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo.

Abuso di matrice religiosa

L’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Abuso dei mezzi di correzione

L’oltrepassare i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale.

Negligenza

Mancato intervento di un Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire e/o di segnalare al Safeguarding Officer e/o alla Procura Federale, causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.

Incuria

La mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.

Altri comportamenti discriminatori

Qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

 È da intendersi vietata ogni altra condotta che possa pregiudicare il mantenimento di un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione

NORME DI CONDOTTA GENERALI

Gli Atleti e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva non devono:

X   discriminare e avere qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;

X   colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un’altra persona;

X   avere atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;

X   agire con comportamenti che siano di esempio negativo, specialmente per i minori;

X   avere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;

X   agire in modi che possano essere abusivi;

X   usare un linguaggio, dare suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;

X   comportarsi in maniera inappropriata o sessualmente provocante;

X   stabilire o intrattenere contatti con minori Atleti utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all’attività istituzionale;

X   tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che sono illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;

X   invitare a momenti conviviali non istituzionali Atleti minorenni, salvo con il consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale;

X   agire in modo da far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo

X   discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Gli Atleti devono:

comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri Atleti;

astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

garantire la sicurezza e la salute degli altri Atleti, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Atleti nei percorsi educativi e formativi;

impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;

prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

collaborare con gli altri Atleti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 6 situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;

rispettare il principio di solidarietà tra Atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;

comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

  prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;

rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri Atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri Atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;

evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile del Safeguarding e/o il Safeguarding Officer della FITeT;

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI

I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:

agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti degli Atleti, specie se minori;

contribuire alla formazione e alla crescita armonica degli Atleti, specie se minori;

evitare ogni contatto fisico non necessario con gli Atleti, specie se minori;

promuovere un rapporto tra Atleti improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;

impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli Atleti loro affidati;

dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive degli Atleti;

conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

segnalare senza indugio al Responsabile dell’Associazione e/o il Safeguarding Officer della FITeT situazioni, anche potenziali, che espongano gli Atleti a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

NORME SPECIFICHE DI CONDOTTA NELL’ATTIVITA’ CON I MINORI

Quando si svolge attività con i minori è necessario:

organizzare l’attività in modo tale da minimizzare i rischi;

essere visibili da altri adulti, per quanto possibile, mentre si svolge attività con minori;

consentire, ove possibile e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, l’accesso agli impianti durante allenamenti e sessioni di prova a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;

ottenere e conservare l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non sia usualmente frequentata;

astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video degli Atleti minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;

astenersi dal creare situazioni di intimità con l’Atleta minore;

comunicare e condividere con l’Atleta minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;

astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con l’Atleta minore, anche mediante social network;

interrompere senza indugio ogni contatto con l’Atleta minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile dell’Associazione e/o il Safeguarding Officer della FITeT;

garantire la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, ai rappresentanti, ai minori e a chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di argomento e preoccupazione;

instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero con i soggetti preposti alla vigilanza;

comunicare ai minori che tipo di rapporto si debbono aspettare di avere con i tecnici e gli altri soggetti frequentatori il sodalizio e incoraggiarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione;

valorizzare le capacità e le competenze dei minori e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema;

mantenere un elevato profilo personale e professionale;

trattare i minori in modo giusto, onesto e con dignità e rispetto;

incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro capacità di auto tutela.

SEGNALI DI DISAGIO E MALESSERE DEI MINORI

A titolo esemplificativo, sono considerati indicatori di disagio e malessere:

!    cambi repentini e non giustificati di comportamento (a titolo esemplificativo, riduzione della concentrazione, isolarsi, diventare appiccicosi, depressi, spaventati, con sbalzi d’umore, riluttanza ad allenarsi o a partecipare alle gare) che possono essere accompagnati da cali della performance sportiva;

!    disturbi dell’alimentazione;

!    segni evidenti fisici o cambiamenti comportamentali repentini o messaggi verbali diretti e/o indiretti di difficoltà;

!    ferite come contusioni inspiegabili o sospette, tagli o bruciature, in modo particolare se si trovano su parti del corpo normalmente non soggette a tali tipi di lesioni e che non siano compatibili con l’attività fluviale;

!    una ferita per la quale la spiegazione non sembra plausibile;

!    il minore che descrive quella che potrebbe apparire un’azione di abuso che lo abbia coinvolto;

!    diffidenza nei confronti di allenatori, accompagnatori, dirigenti o altri adulti con i quali il minore dovrebbe avere un buon rapporto di fiducia;

!    trascuratezza e frequente perdita di effetti personali.

La presenza di uno o più di questi indicatori non definisce da sé la prova della presenza di un abuso, violenza o molestia. Tali elementi devono essere valutati anche tenendo in conto delle condotte tipiche dei minori connesse ad alcune fasi di sviluppo e della crescita, quali quelle della preadolescenza ed adolescenza, quando cambi di umore e di comportamento repentini sono condotte che si manifestano molto spesso in assenza di abuso, violenza e/o molestia.

PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

Il sodalizio quando instaura un rapporto di lavoro - a prescindere dalla forma - con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

COMPORTAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE

Tutti gli Atleti devono essere vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Associazione (contatto: 3472207860 - mauro@tennistavolovarese.it) o al Safeguarding Officer della FITeT (safeguarding@fitet.org).

Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Associazione o direttamente con il Safeguarding Officer della FITeT.

In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all’esercente la responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell’abuso o se un uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Associazione.

RISERVATEZZA

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Associazione e il Safeguarding Officer della FITeT sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento Safeguarding della FITeT. L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

  

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE GENERALE

2       - Descrizione del Quadro Normativo

2.1 - Introduzione

Con il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 (di seguito, “D.lgs. 231/2001”), emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 e recante la disciplina della “Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia ed, in particolare, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europa, sia dei singoli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica, alle Società e associazioni anche prive di personalità giuridica, mentre sono escluse dalla previsione normativa in esame lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 231/2001, infatti, le Associazioni possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle Associazioni stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle Associazioni è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira, sostanzialmente, a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle Associazioni e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del D.lgs. 231/2001, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi nell’interesse o a vantaggio della propria Associazione.

La responsabilità amministrativa è, tuttavia, esclusa se la Associazione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

2.2 - Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D.lgs. n. 231/2001, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

. da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 231/2001);

e/o

  da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 231/2001).

È, altresì, opportuno ribadire che l’ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

2.3 - Fattispecie di reato ai sensi del D.lgs. 231/2001

In base al D.lgs. 231/2001, l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per la commissione dei reati espressamente richiamati negli artt. da 23 a 25 sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 o da altri provvedimenti normativi (ad es. art. 10 L. 146/2006 in tema di “Reati transnazionali” e art. 12 L. 9/2013 in tema di “Frodi in agricoltura”), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso.

Le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

-   delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato e induzione a dare o promettere utilità, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001);

-    delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del D.lgs. 231/2001);

-    delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.lgs. 231/2001);

-    delitti contro la fede pubblica (art. 25 bis D.lgs. 231/2001);

-    delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis.1 del D.lgs. 231/2001);

-   reati societari (quali ad esempio, false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull’assemblea, corruzione tra privati, istigazione alla corruzione richiamati dall’art. 25 ter D.lgs. 231/2001);

-    delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (richiamati dall’art. 25 quater del D.lgs. 231/2001);

-    delitti contro la personalità individuale (art. 25 quater.1 e art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001);

-  delitti di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall’art. 25 sexies D.lgs. 231/2001);

-    reati transnazionali;

-   delitti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall’art. 25 septies D.lgs. 231/2001);

-    delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio introdotto dalla L. n. 186/2014 (richiamati dall’art. 25 octies D.lgs. 231/2001);

-    delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (richiamati dall’art. 25 octies.1 D.lgs. 231/2001);

-    delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 nonies D.lgs. 231/2001);

-   delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/2001);

-    reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/2001);

-    delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001);

-    delitto di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001);

-    delitto di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.lgs. 231/2001);

-    frodi in agricoltura;

-    reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/2001);

-    delitto di contrabbando (art. 25 sexiesdecies D.lgs. 231/2001).

2.4 - Il Decreto Legislativo n. 81/2008 – Reati in materia di sicurezza sul lavoro

La Legge n. 123 dell’agosto 2007, con le modifiche indicate nell'art. 300 del D.lgs. n. 81/2008 ha introdotto, fra i reati compresi nel D.lgs. 231/2001, all’art. 25-septies, l’omicidio colposo o le lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro, conseguenti anche alla mancata predisposizione di presidi di sicurezza e salute sul lavoro.

Il D.lgs. n. 81/2008 ha modificato le sanzioni previste (art. 300) differenziandole in funzione della gravità del danno e della mancata o incompleta valutazione del rischio in organizzazioni con rischi specifici particolarmente significativi (articolo 55, comma 2, lett. a, b e c) ed ha definito (articolo 30) i requisiti minimali del Modello Organizzativo previsto dal D.lgs. n. 231/ 2001.

La legge mira a definire l'importante ruolo della organizzazione per l’applicazione delle norme di prevenzione e di protezione in materia Salute e Sicurezza sul lavoro.

Si ricorda che l’omicidio colposo è definito dall’art 589 del codice penale e che le lesioni colpose gravi e gravissime sono definite nell’art 583 e 590 del codice penale.

2.5 - Il Decreto Legislativo n. 121/2011 – Reati in materia ambientale

Il Decreto Legislativo n. 121/2011 “Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” ha introdotto, fra i reati presupposto richiamati dal D.lgs. n. 231/01, all’art. 25-undecies i reati in materia ambientale (per comodità espositiva sono riassumibili nelle seguenti categorie: scarichi idrici, rifiuti, inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali, delle acque sotterranee, analisi rifiuti, emissioni in atmosfera, impiego sostanze lesive per l’ozono, inquinamento provocato dalle navi, commercio di specie protette animali e vegetali, danneggiamento habitat).

Il D.lgs. n. 121/2011 integra quindi, attraverso l’introduzione dell’art. 25-undecies, i reati contemplati dal D.lgs. 231/01.

La Legge n. 68/2015 ha integrato l’art. 25–undecies, introducendo ulteriori reati presupposto in materia ambientale, i cosiddetti ecoreati: 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale), 452-quater c.p. (Disastro ambientale); 452-quinquies (Delitti colposi contro l’ambiente), 452-octies c.p. (circostanze aggravanti), 452-sexies (traffico e abbandono di rifiuti ad alta radioattività).

2.6 - Apparato sanzionatorio

In conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto summenzionati, sono previste agli artt. 9 - 23 del D.lgs. n. 231/2001, a carico dell’ente, le seguenti sanzioni amministrative:

  sanzione pecuniaria;

  sanzioni interdittive;

  confisca;

  pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è determinata dal Giudice penale attraverso un sistema basato su “quote”, previste in numero non inferiore a cento (nel minimo) e non superiore a mille (nel massimo).

L’importo di ciascuna quota è variabile e può essere determinato tra il valore di euro 258,22 e quello di euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina:

 l numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;

  l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste dalla normativa e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

·      l’ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando - in tale ultimo caso - la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

·      in caso di reiterazione degli illeciti.

Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva da irrogare, tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicare - congiuntamente - più sanzioni interdittive di tipo diverso (art. 14, comma 1 e comma 3, D.lgs. n. 231/2001).

Le sole sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Si segnala, inoltre - che ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 231/2001 - il Giudice può disporre in luogo dell’applicazione della sanzione, la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

2.7 - Tentativo

Nei casi in cui i delitti sanzionati ai sensi del D.lgs. 231/2001 vengano commessi in forma tentata, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà (artt. 12 e 26, D.lgs. 231/2001).

Non insorge alcuna responsabilità in capo all’ente qualora lo stesso impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 D.lgs. 231/2001). In tal caso, l’esclusione di sanzioni si giustifica in forza dell’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

2.8 - Reati commessi all’estero

Secondo l’art. 4 del D.lgs. n. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.lgs. n. 231/2001 - commessi all’estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono i seguenti:

·         il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all’ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 231/2001;

·         l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

·         l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la Legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell’ente stesso)32 e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;

·         sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.9  - Valore esimente dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo

Aspetto caratteristico del D.lgs. 231/2001 è l’attribuzione di un valore esimente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Associazione.

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, l’Associazione non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D.lgs. 231/2001):

·      l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

·      il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della Associazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

·      le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

·      non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza.

La Associazione dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un apicale, la Associazione risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la Associazione è tenuta.

L’art. 7, comma 4, del D.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell’efficace attuazione dei modelli organizzativi:

·      la verifica periodica e l’eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività;

·      un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il D.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo prevedendo che gli stessi, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

·      individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

·      prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;

·      individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

·      prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;

·      introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’art. 30 del D.lgs. 81/08 (cd. Testo Unico Sicurezza) prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve essere adottato attuando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

·      al rispetto degli standard tecnico - strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

·      alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

·      alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

·      alle attività di sorveglianza sanitaria;

·      alle attività di informazione, addestramento e formazione dei lavoratori;

·      alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

·      alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

·      alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

2.10 - Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria

L’art. 6, comma 3, del D.lgs. 231/2001 prevede che: “I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”.

Nella predisposizione, nonché aggiornamento del presente Modello, l’Associazione si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria emanate il 7 marzo 2002, parzialmente modificate il 31 marzo 2008, il 23 luglio 2014 e da ultimo aggiornate nel mese di giugno 2021, approvate da parte del Ministero della Giustizia.

In particolare, le Linee Guida elaborate da Confindustria suggeriscono alle Associazioni associate di utilizzare, nella costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi:

·      individuazione delle attività cd. sensibili, ossia quelle nel cui ambito possono essere commessi i reati e dei relativi rischi;

·      analisi del sistema di controllo esistente prima dell’adozione/aggiornamento del Modello Organizzativo;

·      valutazione dei rischi residui, non coperti dai presidi di controllo preventivi;

·      previsione di specifici protocolli diretti a prevenire i reati, al fine di adeguare il sistema di controllo preventivo.

È opportuno, tuttavia, far presente che l’eventuale non conformità a punti specifici delle Linee Guida di riferimento non inficia, di per sé, la validità del Modello adottato dalla Società. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società cui si riferisce, può discostarsi dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), per rispondere maggiormente alle esigenze di prevenzione proprie del Decreto.

Per quanto riguarda l’aspetto relativo ai reati in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro, il Modello è stato definito conformemente all’articolo 30 del D.lgs. n. 81/2008 e alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con particolare riferimento:

·      al documento della Commissione consultiva permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui all’art. 6 del D.lgs. 81/08 (documento del 20 Aprile 2011);

·      al Decreto Ministeriale del 13 Febbraio 2014, relativo alle Procedure semplificate per l'adozione dei Modelli di Organizzazione e Gestione nelle piccole e medie imprese.

3       - DESCRIZIONE DELLA REALTA’ AZIENDALE

3.1 - Attività della Associazione

Tennis Tavolo Varese Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito anche “Associazione”), come da previsione statutaria, non ha scopo di lucro, è una libera Associazione apartitica, aperta a tutti i cittadini di qualsiasi sesso e condizione nel rispetto delle reciproche libertà.

L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi articolo 7.1 lettera b), D.lgs 36/2021, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportivo dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportivo dilettantistiche connesse alla disciplina del tennis da tavolo e più in generale delle discipline considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà:

·      Possedere e/o gestire strutture, solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;

·      Stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;

·      Richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività;

·      Partecipare a gare, tornei e campionati;

·      Indire e/o organizzare manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e di addestramento;

·      Realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport del Tennistavolo;

·      Svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dello svolgimento della pratica sportiva del Tennistavolo;

·      Organizzare raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale.

L’Associazione potrà inoltre costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Garantirà la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche e delle prestazioni eventualmente fornite dagli associati. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’associazione; nel caso la complessità e l’entità, nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

·      Attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

·      La gestione di centri benessere o fisioterapici;

·      La vendita di articoli sportivi;

·      La promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e di ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L’Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

4       - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE

4.1 - La compagine associativa

Tennis Tavolo Varese Associazione Sportiva Dilettantistica aderisce alla Federazione Italiana Tennistavolo alla quale è affiliata dal 1972 con codice federale n. 81.

Con l’affiliazione l’Associazione ha accettato incondizionatamente, per sé e per i propri associati, di conformarsi alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), della I.T.T.U. e della E.T.T.U. ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della F.I.Te.T. e si è impegnata ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.Te.T. stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

Gli associati, inoltre, si impegnano al rispetto del Codice Etico Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.

L’Associazione si può comporre di un numero illimitato di associati.

Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo che la approva o la diniega nella prima riunione disponibile, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne Statuto e Regolamenti. In particolare possono chiedere l’ammissione a Socio solo persone che dimostrino di essere corrette e disciplinate, siano ispirate ai principi democratici della Costituzione, ai principi Olimpici ed alle norme del presente Statuto, pratichino lo sport del Tennistavolo senza fini di lucro, accettino senza condizioni lo Statuto ed il Regolamento Interno, dimostrino di aver versato la prevista quota sociale che verrà restituita in caso di mancata ammissione.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo può procedere all’esclusione del Socio con delibera motivata, tempestivamente comunicata al Socio.  Avverso il rigetto l’interessato può proporre reclamo all’Assemblea Generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soggetti:

a.    Soci Ordinari: coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall’Associazione;

b.    Soci Sostenitori: coloro che per spirito di supporto all’attività sportiva svolta dall’Associazione, versano spontaneamente una quota, quale erogazione liberale, a favore dell’Associazione;

c.    Atleti: coloro che partecipano all’attività agonistica, con regolare pagamento della apposita quota sociale da atleta. A giudizio del Consiglio Direttivo, possono venire esonerati in tutto o in parte, dal pagamento della quota da atleta. Non hanno diritto di voto;

d.    Frequentatori: coloro che usufruiscono degli impianti societari e che pertanto sottoscrivono un abbonamento per uso impianti; non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

In particolare i Soci hanno:

·        Diritto di partecipare alle attività associative;

·        Diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;

·        Diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

·        Diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

·        Diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile il suo concreto esercizio;

·        Diritto di partecipazione all’Assemblea anche se minorenni mediante il genitore anche disgiuntamente.

4.2 - La realtà organizzativa di Tennis Tavolo Varese Associazione Sportiva Dilettantistica

Sono organi dell’Associazione: L’Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Associazione.

Le cariche od incarichi associativi sono gratuiti. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo rimborsi spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

La durata delle cariche sociali è di un quadriennio.

L’Assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell’associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All’Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

L’Assemblea riunita in via ordinaria:

·      approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;

·      delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

·      nomina per elezione, a scrutinio segreto e con due distinte votazioni, il Presidente dell’Associazione ed il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è convocata, in via straordinaria:

·      per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell’Associazione;

·      quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell’Associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall’Assemblea).

I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere; queste ultime due cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona o da uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili illimitatamente.

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell’Associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall’Assemblea).

I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere; queste ultime due cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona o da uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili illimitatamente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dirige l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea Generale.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso di mancata ratifica, degli atti compiuti risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente rimane in carica per la durata di quattro anni ed è rieleggibile.

4.3 - Gli strumenti di governance di Tennis Tavolo Varese A.S.D.

I principali strumenti di governance di cui l’Associazione si è dotata, possono essere così riassunti:

·      lo Statuto che, oltre a descrivere l’attività svolta dall’ente, contempla diverse previsioni relative al governo societario quali il funzionamento dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, i compiti e doveri del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario, del Tesoriere e dei rappresentanti dei Tecnici e degli Atleti;

·      l’elenco delle cariche sociali che descrive sinteticamente le cariche e le funzioni;

·      il libro soci con l’elenco dei Soci con diritto di voto;

·      il registro volontari con l’elenco dei volontari che prestano la loro opera gratuitamente;

·      il Regolamento Interno, aggiornato annualmente, approvato dall’Assemblea Generale, che descrive tutti i regolamenti attuativi in vigore.

5 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

5.1 - Premessa

La decisione del Consiglio Direttivo di adottare e costantemente aggiornare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi D.lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Associazione con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale nei confronti dei portatori di interessi (soci, dipendenti, volontari ed atleti) oltre che della collettività.

In particolare, l’adozione e la diffusione di un Modello Organizzativo costantemente aggiornato mirano, da un lato, a determinare una consapevolezza nel potenziale autore del reato di realizzare un illecito la cui commissione è fermamente condannata da parte della Associazione e contraria agli interessi della stessa, dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire alla Associazione di prevenire e reagire tempestivamente allo scopo di impedire la commissione del reato o la realizzazione dell’evento.

L’Associazione ha ritenuto l’adozione di un Modello Organizzativo conforme alle proprie politiche aziendali al fine di:

·      istituire e/o rafforzare controlli che consentano all’Associazione di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di reati che comportino la responsabilità amministrativa dell’Associazione, da parte di soggetti apicali e di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi;

·      sensibilizzare, con le medesime finalità, tutti i soggetti che collaborano, a vario titolo, con l’Associazione (collaboratori esterni, atleti, volontari, ecc.), richiedendo loro, nei limiti delle attività svolte nell’interesse dell’Associazione, di adeguarsi a condotte tali da non comportare il rischio di commissione dei reati;

·      garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall’art. 6 del Decreto;

·      migliorare l’efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;

·      determinare nel potenziale autore del reato piena consapevolezza di commettere un illecito fortemente condannato e contrario agli interessi dell’Associazione anche quando questa, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio.

5.2 - Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio.) (Articoli 24 e 25) Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Le fattispecie principali di reato previste sono le seguenti:

Malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 - bis c.p.); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 - ter c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) truffa ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 - bis c.p.); frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 - ter c.p)

Peculato (art. 314 c.p.), Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), circostanze aggravanti della corruzione (art. 319 - bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 - ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190], corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 - bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346 - bis c.p.).

Si consideri in questo gruppo di reati anche l’Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies decies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4] - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

5.2 bis - attività sensibili

Con riferimento alla tipologia dei reati in esame, i settori dell’Associazione maggiormente interessati sono quelli che si occupano in via diretta dei rapporti con la pubblica amministrazione ai fini della richiesta di autorizzazioni, erogazioni pubbliche, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, eventuale partecipazione a gare di appalto.

Sempre nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione si ricorda anche la relazione con il Sistema Sanitario Nazionale per le attività di rendicontazione regolamentate da Convenzione.

Nello specifico, nella realtà del Tennis Tavolo Varese A.S.D., vi è una forte interazione con gli enti locali/territoriali deputati alla vigilanza come il Comune di Lozza, il Comune di Varese, la Provincia di Varese, ASST Settelaghi, Regione Lombardia, ecc.

Relativamente al reato di frode informatica contro la PA le attività sensibili sono principalmente l'accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati inerenti le attività proprie o di informazioni per la comunicazione di dati fiscali e previdenziali dell'Associazione.

La richiesta e l’utilizzo di contributi o finanziamenti da parte dello Stato, delle Regioni o dell’Unione Europea potrebbe essere rilevante ai fini del presente Modello Organizzativo, qualora l’azienda ottenesse significativi finanziamenti.

È fatto comunque obbligo agli amministratori, ove intendessero accedere a finanziamenti, farne comunicazione all’Organismo di Vigilanza, che dovrà valutare l’opportunità di integrare ulteriormente il Modello tenendo conto di ulteriori profili di rischio di commissione di reati rilevanti che si venissero a determinare.

Ci sono poi attività che possono essere definite sensibili poiché sono considerate a supporto ossia attività “preparatorie”, indispensabili per la commissione, ad esempio, del reato di corruzione.

L’esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista necessaria al reato di corruzione consiste nell’utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrafatturazione. Ne deriva che una particolare attenzione deve essere riservata all’attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili.

Potendosi configurare il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui invece di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi “in natura” (ad esempio, gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell’Associazione, possano essere destinati all’uso personale del funzionario stesso), anche la complessiva gestione del patrimonio dell’Associazione deve essere inclusa tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

·      gestione degli omaggi

·      attività contabile

·      gestione delle note spese (regole per i limiti di spesa e tipologie di controllo)

·      gestione dei beni aziendali (per esempio palestra, computer, attrezzature sportive)

Tutte le funzioni dell’Associazione possono intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione a differenti livelli.

5.2 ter - procedure

Oltre il Codice Etico in cui vi sono chiare regole da seguire per evitare il rischio di incorrere nei reati delle famiglie precedentemente esaminate; il modello prevede per le aree a rischio ‘diretto’:

·      una struttura organizzativa chiara con definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti (vedi organigramma della Associazione, Regolamento Interno e Statuto);

·      un Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza in linea con i requisiti della Legge 190/2012 e smi, il D.lgs.33/2013 e smi, il PNA e le delibere ANAC.

Per le aree “di supporto” è presente:

·      Una “Procedura gestione di cassa”;

·      Una “Procedura amministrativa e dei pagamenti”;

·      Documentazione contrattuale scritta con collaboratori e fornitori (Procedura gestione fornitori, acquisti);

·      Un Regolamento Interno per gli Atleti e per i Soci che regolamenta la gestione dei beni aziendali.

Ai fini della prevenzione del reato di frode informatica, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

·      Regolamento Interno per l’utilizzo degli strumenti elettronici valido ai sensi della normativa europea 679/2016 per fini formativi in materia di protezione dei dati personali;

·      Procedura di gestione dei documenti;

·      Back up fisico e/o in cloud dei dati;

·      Registri e informative privacy;

·      Firme digitali classiche (Presidente dell’Associazione);

·      Firma digitale e SPID per portale di Regione Lombardia (1 firma digitale);

·      PEC (con password a conoscenza del solo Presidente).

5.3 - I reati societari - art. 25 ter, Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 [Articolo aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]

La seconda categoria di fattispecie di reato che assume rilevanza con riferimento alla tipologia di attività societaria svolta comprende principalmente i reati di: False comunicazioni sociali (Art. 2621) - Fatti di lieve entità  (Art. 2621-bis) - False comunicazioni sociali delle società quotate ( Art. 2622), Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34., Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34), impedito controllo - art. 2625 co. 2 c.c., indebita restituzione dei conferimenti - art. 2626 c.c., illegale ripartizione degli utili e delle riserve - art. 2627 c.c., illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art. 2628 c.c., operazioni in pregiudizio dei creditori - art. 2629 c.c., omessa comunicazione del conflitto di interessi - art. 2629 bis c.c., formazione fittizia del capitale - art. 2632 c.c., indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633 c.c., illecita influenza sull’assemblea - art. 2636 c.c., aggiotaggio - art. 2637 c.c., ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638 co. 1 e 2 c.c., corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (2635-bis).

5.3 bis - Attività sensibili

Ai fini della commissione dei reati societari, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione:

·      Bilancio di esercizio comprensivo di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione da presentare per l’approvazione al Consiglio Direttivo e successivamente all’Assemblea Generale.

·      Bilancio preventivo economico e patrimoniale, Piano programma e Relazione del Consiglio Direttivo sul piano previsionale a firma del Presidente dell’Associazione da presentare all’approvazione dell’Assemblea Generale.

5.3 ter - Procedure

Oltre al Codice Etico a cui si devono attenere tutti coloro che sono coinvolti nella formazione del bilancio o di altri documenti similari, il modello prevede procedure specifiche per l’amministrazione e la contabilità.

Per evitare il rischio di incorrere nei reati sopra citati, Tennis Tavolo Varese A.S.D. ha implementato:

·      Verifiche periodiche effettuate dal Consiglio Direttivo;

·      Procedura amministrativa e dei pagamenti;

·      Procedura gestione di cassa;

·      Statuto;

·      Regolamento Interno;

·      Visione dei bilanci a tutti i Soci prima dell’approvazione in Assemblea;

·      Aggiornamento sito internet;

·      Procedura di gestione del magazzino e controlli a rotazione/inventario.

La suddetta documentazione è integrata da circolari o comunicazioni o modulistiche via mail e via whatsapp che sono trasmesse dal Presidente.

Per il reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, valgono le stesse indicazioni emesse per eliminare il rischio di incorrere nel reato di corruzione nei confronti della Pubblica amministrazione, richiamate nel paragrafo dedicato del presente Modello.

5.4 - Reati di falso monetario: art. 25-bis, Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09].

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p.; alterazione di monete - art. 454 c.p.; spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - art. 455 c.p.; spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - art. 457 c.p.; falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - art. 459 c.p.; contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - art. 460 c.p.; fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - art. 461 c.p.; uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464 c.p., contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5.4 bis - Attività sensibili

Le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati sono:

·      Gestione denaro contante.

·      Gestione cassa.

·      Utilizzo delle marche da bollo.

5.4 ter - Procedure

Le metodologie di gestione della cassa e di gestione dei pagamenti sono regolamentate all’interno della “Procedura gestione di cassa”.

Per quanto riguarda l’utilizzo di marche da bollo e francobolli, il valore limitato (quasi inesistente) di quelle utilizzate, fa escludere la possibilità di loro contraffazione.

5.5 - Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29] Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3] - Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);-Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);-Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);-Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);-Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);-Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

(*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona

Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.);- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Transnazionali

a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.: - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f);- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

5.5 bis - Attività sensibili

Le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati sono:

·      Assunzione del personale;

·      Rapporti con le Parti terze (fornitori e clienti);

·      Gestioni approvvigionamento;

·      Gestione pagamenti/incassi;

·      Gestione di imposte e tributi.

 

5.5 ter - Procedure

Per salvaguardarsi dall’incorrere in queste tipologie di reato, Tennis Tavolo Varese A.S.D. sottolinea la presenza di contratti o ordini sempre a supporto del pagamento delle prestazioni, la presenza di procedure dedicate come la “Procedura Bluenext” per la gestione delle fatture elettroniche, la “Procedura di gestione del magazzino e controlli a rotazione/inventario”, la procedura “Gestione amministrativa e dei pagamenti” e anche l’utilizzo della tracciabilità dei flussi mediante conto corrente.

Per la relazione con il personale è presente lo Statuto, il Regolamento Interno e tutti i vari contratti stipulati con le lettere di incarico firmate da ciascuno.

Nelle procedure citate si specificano le attività e i controlli che devono essere effettuati nella gestione della scelta e della contrattualizzazione con le parti terze e la chiara identificazione di chi detiene i poteri per impegnare l’Associazione per l’effettuazione di pagamenti.

5.6 - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]

Il Decreto legislativo 231 del 2001 si limita a richiamare principalmente i reati previsti dal codice penale (art. 270- bis c.p.) e dalle leggi speciali, integrandoli con i possibili delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell’art. 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale “aperto” a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici.

5.6 bis - Attività sensibili

Ai fini della commissione del reato di creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, si individua come attività solo astrattamente a rischio quella di gestione delle sponsorizzazioni, donazioni e omaggi.

5.6 ter - Procedure

Per tenere sotto controllo questa attività è in essere la “Procedura gestione fatture elettroniche” controllata periodicamente anche dal Commercialista dell’Associazione.  

5.7 - Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]. / Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.lgs.109/2012, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che ha modificato il Testo Unico Immigrazione. – Art. 22, comma 12 del D.lgs. n. 268/1998 Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies: D.lgs. 231/01)

Quest’area di rischio di reato presupposto prevede la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c. p.), la prostituzione minorile (Art. 600-bis c. p.), la pornografia minorile (Art. 600-ter c. p.), la detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater), le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c. p.), la tratta di persone (Art. 601 c. p.) e l’acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c. p.), Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (Art. 602 c. p.) - adescamento di minorenni – (Art.609-undecies c.p),

L’Art 25 duodecies specifica che: “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

Art 12 comma commi 3, 3 bis e 3 ter, 5 del D.lgs. n. 268/1998 specifica che:

“..Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita …”.

Come reato considerato nell’art 25 terdecies riferito al Razzismo e xenofobia si prende in considerazione l’Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

5.7 bis - Attività sensibili

Ai fini della commissione del reato in esame con riferimento alla realtà operativa di Tennis Tavolo Varese A.S.D., si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

·      Gestione e assunzione del personale

·      Rapporto con i fornitori in riferimento alla gestione del personale di questi ultimi

·      Gestione internet da parte dei dipendenti

5.7 ter - Procedure

Tennis Tavolo Varese A.S.D. si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

   attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e relativa al rispetto dei diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori;

   astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;

   prevedere nel Codice etico principi volti a tutelare l’integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

Altri dettagli in merito a misure utili alla prevenzione dei reati elencati sono contenuti nello Statuto e nel Regolamento Interno.

5.8 - I reati relativi alla sicurezza sul lavoro - Omicidio e lesioni colposi - art. 25 septies Decreto Legislativo 231 del 2001 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].

Con l’introduzione nel Decreto Legislativo 231 del 2001 dell’art. 25 septies, da ultimo modificato dall’art. 300 Decreto legislativo 81 del 2008 e dal Decreto legislativo 106 del 2009, assumono rilevanza i comportamenti colposi tenuti in violazione delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro che abbiano cagionato lesioni colpose gravi o gravissime ovvero la morte di soggetti che prestano la propria attività in via diretta o anche indiretta (ad esempio nel caso di subappalti) in favore della società.

 In tale contesto assume primario rilevo il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro, ossia il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di “Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Tale decreto prevede all’art. 30 quanto segue. (Vedere anche quanto modificato dal D.Lgs. 106 del 2009 con particolare riferimento alla gestione delle deleghe).

Il sistema adottato dall’Associazione deve contemplare il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi:

a) ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

5.8 bis - Attività sensibili

Poiché tutte le imprese ed associazioni, indipendentemente dalle dimensioni e numero di dipendenti, soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del Decreto Legislativo 81/2008; gli stessi devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente Modello.

Le attività sensibili per la commissione di questa tipologia di reati sono individuate nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.

5.8 ter - Procedure

In palestra è presente un defibrillatore, regolarmente attivo e controllato, inoltre è presente una cassetta di pronto soccorso.

Il Consiglio Direttivo vigila costantemente sul rispetto delle norme di sicurezza in palestra ed il Presidente vigila costantemente sulle norme sanitarie controllando che tutti coloro che svolgono attività sportiva siano in possesso dell’abilitazione necessaria per legge.

Tutto questo è oggetto di frequenti mail e messaggi Whatsapp a tutti i Soci/Atleti ed è riportato nel Regolamento Interno.

5.9 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] e il reato sulla sicurezza cibernetica introdotto dalla Legge 18 novembre 2019 n 133;

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l’art. 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli articoli 491 bis c.p. “Documenti informatici”; 615 ter c.p. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”; 615 quater c.p. “Detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi informatici o telematici”; 615 quinquies c.p. “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”; 617 quater c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”; 617 quinquies c.p. “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”; 635 bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”; 635 tir c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”; 635 quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”; 635 quinquies c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”; 640 quinquies c.p. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”.

La Legge 18 novembre 2019 n 133 “Legge sulla sicurezza cibernetica” introduce la responsabilità amministrativa specificando che “Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote".

Tale legge ha lo scopo di introdurre un complesso di disposizioni tese ad assicurare un livello levato di sicurezza delle reti dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

5.9 bis - Attività sensibili

Atteso che l’utilizzo dello strumento informatico è da ritenersi facoltativo nell’ambito dell’Associazione, le attività sensibili di reato sono la gestione dei sistemi informatici interni, l’accesso a sistemi informatici e telematici esterni privati e l’utilizzo della firma digitale.

5.9 ter - Procedure

Oltre al codice etico, il modello prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e tutela dei dati (inclusi quelli sensibili).

In particolare, sono redatti ed aggiornati specifici documenti, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/03 come modificato dal D.lgs. 101/2018, recante disposizioni e procedure inerenti le misure di sicurezza da adottare nell’utilizzo dei sistemi informatici e telematici, poste sotto il controllo del Data Protection Officer (DPO) identificato nella persona del Presidente. È presente inoltre una “Procedura di gestione dei documenti, Registri e informative privacy e un Back up fisico e/o in cloud dei dati.

Per quanto riguarda le Firme digitali sono presenti sia quelle classiche per il Presidente, la Firma tramite SPID e la PEC (tutte con password a mani del solo Presidente).

5.10 - Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

I principali reati presupposto sono relativi alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 p.c.) e relativi all’introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 p.c.). Sono inoltre considerati i reati di cui all’513 c.p. (turbata libertà dell’industria o del commercio), art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio), art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), art. 517 ter C.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), art. 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), art. 513 bis (illecita concorrenza con minaccia o violenza) e art. 514 (frodi contro le industrie nazionali).

5.10 bis - Attività sensibili

Data la natura delle attività di Tennis Tavolo Varese A.S.D. gli unici processi sensibili sono quelli relativi alla gestione e vendita di abbigliamento sportivo.

5.10 ter - Procedure

Per tenere sotto controllo il processo di gestione e vendita di abbigliamento sportivo è stata redatta e applicata una “Procedure vendite”, è applicato il codice deontologico e il codice etico; tutte le attività sono sottoposte ad attività di controllo periodiche del Presidente e anche del Consiglio Direttivo.

5.11 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

I principali reati presupposto rientranti nell’area in materia di violazione del diritto di autore inseriti dal legislatore sono: art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione; art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati; art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione; art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

5.11 bis - Attività sensibili

Data la natura delle attività di Tennis Tavolo Varese A.S.D., le sole attività sensibili sono quelle relative alla gestione delle licenze software.

5.11 ter - Procedure

Per salvaguardarsi dall’incorrere in queste tipologie di reato, Tennis Tavolo Varese A.S.D. segue il Regolamento Interno per l’utilizzo degli strumenti elettronici valido ai sensi della normativa europea 679/2016 per fini formativi in materia di protezione dei dati personali e pone particolare attenzione allo stato delle licenze software in uso.

5.12 - Delitti in materia ambientale

I principali reati presupposto rientranti nell’area tutela ambientale riguardano l’applicazione delle Direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente. Il provvedimento entra in vigore il 16 agosto 2011 introducendo l'art. 25-undicies del Decreto legislativo 231 del 2001.

In particolare, sono citati i seguenti reati:

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c. p); - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis. c. p);  -  norme in materia ambientale- Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs 152/06); - norme in materia ambientale - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs 152/06); - norme in materia ambientale “Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs 152/06); - norme in materia ambientale “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs 152/06); - norme in materia ambientale" Traffico illecito di rifiuti art. 259 D.Lgs 152/06; -  norme in materia ambientale - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/06);   sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs 152/06); -  norme in materia ambientale- Sanzioni (art. 279 D.Lgs 152/06); - disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica", come modificata dalla legge 13 marzo 1993, n. 59) art. 1, comma 1, L. 150/92; - art. 2, commi 1 e 2, L. 150/92;- art. 3 bis L. 150/92; - art. 6, comma 4, L. 150/92;  cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/93); - inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07); - inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/07) - Inquinamento ambientale Codice penale Art. 452 -bis . - Disastro ambientale Codice penale Art. 452 -quater.  Delitti colposi contro l’ambiente Codice penale Art. 452 -quinquies .- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività— Codice penale Art. 452 –sexies- Art. 452 -octies . (Circostanze aggravanti) . —. Codice penale

5.12 bis - Attività sensibili

Con riferimento alle attività di Tennis Tavolo Varese A.S.D. ed ai reati presupposto sopra definiti, i processi maggiormente interessati e a rischio sono quelli relativi alla gestione dello stoccaggio e dello smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi che però sono praticamente inesistenti.

5.12 ter - Procedure

È utilizzato S.I.EC.O. Srl come ente distruttore dei rifiuti.

5.13 - Reati Tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (Articolo 2 del D.Lgs. 74), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (Articolo 3 del D.Lgs. 74), Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. 74 inserito dal D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020), Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. 74 inserito da D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020), Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (Articolo 8 del D.Lgs. 74), Occultamento o distruzione di documenti contabili (Articolo 10 del D.Lgs. 74), Indebita compensazione (Articolo 10-quater del D.Lgs. 74 inserito da D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020), Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Articolo 11 del D.Lgs. 74).

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi transfrontalieri e al fine di invadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

5.13 bis - Attività sensibili

Ai fini della commissione dei reati tributari si individuano le seguenti attività a rischio che per Tennis Tavolo Varese A.S.D. sono la:

·      La redazione del bilancio;

·      La redazione delle dichiarazioni fiscali;

·      L’elaborazione delle scritture contabili;

·      L’emissione di fatture e scontrini;

·      Il versamento delle imposte e delle tasse;

·      L’archiviazione dei documenti fiscali.

5.13 ter - Procedure

Oltre al Codice Etico a cui si devono attenere coloro che sono coinvolti nella formazione del bilancio o di altri documenti correlati, Tennis Tavolo Varese A.S.D. prevede:

·      Verifiche periodiche effettuate dal Commercialista;

·      Una “Procedura amministrativa e dei pagamenti”;

·      Una “Procedura gestione di cassa”;

·      Lo Statuto;

·      Il Regolamento Interno;

·      La visione a tutti i Soci dei bilanci prima dell’approvazione in Assemblea;

·      Una procedura per la gestione della documentazione.

5.14 - Altri reati presupposto

Pur essendo stati considerati nell’analisi del rischio reato, non sono stati considerati applicabili i reati configurati:

·      nell’art. 25 quater. 1 D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: mutilazione genitale femminile – art. 583 bis c.p., dato il settore di attività dell’Associazione in cui tale tipo di reato è di impossibile applicazione.

·      nell’art. 25 sexies D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: – Abuso di informazioni privilegiate non essendo una società quotata.

·      nell’art. 25 sexiesdecies Contrabbando dato il settore di attività dell’Associazione in cui tale tipo di reato è di impossibile applicazione.

5.15 - Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Tennis Tavolo Varese A.S.D.

La predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte dell’Associazione ha comportato un’attività di adeguamento dei protocolli preesistenti ai principi di controllo introdotti con il D.lgs. 231/2001 al fine di rendere il Modello stesso idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto.

Il D.lgs. 231/2001, infatti, attribuisce - unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli artt. 6 e 7 dello stesso Decreto - un valore esimente all’adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, degli illeciti richiamati.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve rispondere alle seguenti esigenze:

·      individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

·      prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

·      individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

·      prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

·      introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Alla luce delle considerazioni che precedono, Tennis Tavolo Varese A.S.D. ha predisposto un Modello che tiene conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governance ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi già esistenti prima dell’aggiornamento del presente Modello.

Il Modello, così come approvato con delibera dell’Assemblea Generale, comprende i seguenti elementi costitutivi:

·      individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.lgs. 231/2001;

·      protocolli di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;

·      individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie;

·      istituzione di un Organismo di Vigilanza cui sono attribuiti compiti e poteri adeguati alle funzioni previste dal Modello;

·      flussi informativi da e verso l’Organismo di Vigilanza e specifici obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza stesso;

·      sistema di segnalazione di irregolarità e violazioni (c.d. Sistema di Whistleblowing);

·      sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori;

·      piano di comunicazione e formazione sui principi del D.lgs. 231/2001 del personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;

·      definizione di criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;

·      sistema formalizzato di deleghe e poteri.

Il Modello contiene:

Nella parte generale, una descrizione relativa:

·         al quadro normativo di riferimento;

·         alla realtà aziendale, sistema di governance e assetto organizzativo di Tennis Tavolo Varese A.S.D.;

·         alla individuazione e nomina dell’Organismo di Vigilanza, con indicazione specifica di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;

·         alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;

·         al piano di formazione e informazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;

·         ai criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

nella parte speciale una descrizione relativa:

§  ai processi/attività sensibili e relativi standard e protocolli specifici di controllo.

  6 - CODICE ETICO

I principi e le regole contenuti nel presente Modello sono coerenti con quelli previsti dal Codice Etico di Tennis Tavolo Varese A.S.D.

Il Codice Etico dell’Associazione, approvato con delibera del Consiglio Direttivo, è reso noto a tutti gli atleti ed esprime i principi etici che Tennis Tavolo Varese A.S.D. riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi dell’Associazione.

Il Codice Etico esprime, fra l’altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al D.lgs. 231/01 - anche alla luce del ruolo sociale che l’ente stesso riveste - e rimanda espressamente al Modello come strumento e chiave interpretativa per operare nel rispetto delle procedure adottate dall’Associazione e delle normative vigenti.

Il Codice Etico deve, quindi, essere considerato come parte integrante del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso.

7 - L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

7.1 - Premessa

In base alle previsioni del D.lgs. n. 231/2001 - art. 6, comma 1, lett. a) e b) - l’ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.lgs. n. 231/2001, se l’organo dirigente ha, fra l’altro:

·      adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati considerati;

·      affidato il compito di vigilare su attuazione e osservanza del Modello, nonché di promuoverne l’aggiornamento, ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Tale ultimo punto è stato, peraltro, ripreso dal comma 4 dell’articolo 30 del D.lgs. 81/2008 che prevede “...un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate”.

Il compito di vigilare continuativamente sulla diffusa ed efficace attuazione del Modello, sull’osservanza del medesimo da parte dei destinatari, nonché di proporne l’aggiornamento al fine di migliorarne l’efficienza di prevenzione dei reati e degli illeciti, è affidato a tale organismo istituito dall’Associazione al proprio interno.

L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l’esonero dalla responsabilità prevista dal D.lgs. n. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell’Organismo di Vigilanza:

·      l’autonomia e l’indipendenza;

·      la professionalità;

·      la continuità di azione.

In particolare, secondo tali Linee Guida:

·      per ‘autonomina ed indipendenza’ si intende “Evitare che all’Organismo di vigilanza complessivamente inteso siano affidati compiti operativi. Non deve esserci identità tra controllato e controllante. Eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale da parte degli organi di vertice. Prevedere nel Modello cause effettive di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di membri dell’Organismo di vigilanza, che garantiscano onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.”

·      per ‘professionalità’ si intende “Nominare soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari. È opportuno che almeno taluno tra i membri dell’Organismo di vigilanza abbia competenze giuridiche.”

·      per ‘continuità d’azione’ si intende “Predisporre una struttura dedicata all’attività di Vigilanza sul Modello. Curare la documentazione dell’attività svolta”.

Il D.lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell’Organismo di Vigilanza.

Tennis Tavolo Varese A.S.D. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l’effettività dei controlli cui l’organismo di vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 231/2001 ed alla luce delle esposte indicazioni di Confindustria, nonostante la legge consenta “negli Enti di piccole dimensioni” di far svolgere i compiti propri dell’OdV direttamente dall’Organo Dirigente, Tennis Tavolo Varese A.S.D. ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito, ”Organismo di Vigilanza” o “OdV.”) in un organismo monocratico composto da un membro, il quale deve possedere e documentare sia i requisiti di professionalità e competenza per lo svolgimento delle funzioni, sia requisiti personali di onorabilità e indipendenza determinanti per la necessaria autonomia di azione.

L’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio Direttivo.

7.2 - Requisiti soggettivi dei Componenti

I componenti dell’Organismo di Vigilanza possiedono i requisiti di onorabilità, assenza di conflitto d’interessi, assenza di relazioni di parentela e/o di affari nei termini sotto specificati.

Pertanto, non possono essere nominati componenti dell’OdV:

·      i soggetti che svolgano attività aziendali di carattere gestionale ed operativo e che costituiscono oggetto dell’attività di controllo;

·      coloro che siano legati all’Associazione da un rapporto di lavoro continuativo di consulenza o prestazione d’opera retribuita o che ne possano compromettere l’indipendenza;

·      il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado con i componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione;

·      tutti coloro che direttamente e/o indirettamente versino in conflitto con gli interessi dell’Associazione.

Inoltre, la carica di membro dell’OdV non può essere ricoperta da coloro che:

·      si trovino in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.;

·      siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato o di patteggiamento, per uno dei reati c.d. presupposto.

 

7.3 - Nomina e disponibilità economica

L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina, comunque non superiore a quattro anni, ed è rieleggibile. Lo stesso cessa per decorrenza del termine di incarico, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a che non intervenga la nomina del nuovo O.d.V.

L’eventuale compenso per la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio Direttivo.

Su proposta dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio Direttivo pone a disposizione dell’Organismo di Vigilanza e su richiesta dello stesso un budget annuale, affinché l’O.d.V. possa svolgere in autonomia anche quelle verifiche che, per la specificità delle competenze richieste, non possono essere effettuare direttamente. Qualora il budget assegnato non dovesse essere sufficiente rispetto alle attività da svolgersi, è fatto salvo il diritto dell’O.d.V. di utilizzare altre risorse che - all’occorrenza - verranno messe a disposizione dall’Associazione.

Il budget permette all’Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.lgs. 231/2001.

7.4 - Decadenza, revoca e cessazione dalla carica

Il verificarsi, in data successiva all’intervenuta nomina, di una delle condizioni relative all’indipendenza, autonomia ed onorabilità ostative alla nomina, comporta l’incompatibilità alla permanenza in carica e la conseguente decadenza automatica. Il sopravvenire di una delle cause di decadenza deve essere, tempestivamente, comunicato al Consiglio Direttivo da parte dell’interessato.

Costituiscono, invece, motivi di revoca per giusta causa dalla carica di componente dell’O.d.V.:

·      omessa reiterata partecipazione alle riunioni dell’O.d.V. senza giustificato motivo;

·      colposo inadempimento ai compiti delegati dall’O.d.V. stesso e/o il colposo adempimento degli stessi con ritardo;

·      grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi all’incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l’omessa redazione della relazione informativa annuale al Consiglio Direttivo sull’attività svolta; l’omessa segnalazione al Consiglio Direttivo di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati;

·      “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti dell’Associazione ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità;

·      attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione incompatibili con i compiti propri dell’Organismo di Vigilanza.

Oltre che per decorrenza del termine dell’incarico e fatte salve le ipotesi di revoca o decadenza, i componenti dell’Organismo di Vigilanza cessano dalla carica anche in caso di rinuncia.

La rinuncia alla carica ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dell’O.d.V. o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza dell’O.d.V. è ricostituita in seguito alla nomina del nuovo componente.

In caso di rinuncia dell’OdV, la carica si intende in ogni caso cessata decorsi 30 giorni dalla sua comunicazione.

7.5 - Funzioni e poteri

Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o funzione dell’Associazione, fermo restando che il Consiglio Direttivo è in ogni caso chiamato a vigilare sull’adeguatezza del suo operato, in quanto lo stesso ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del Modello.

L’OdV ha poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 231/2001.

In particolare, l’OdV vigila:

·      sul funzionamento del Modello e sulla sua osservanza da parte di tutti i destinatari;

·      sulla reale, efficacia ed effettiva capacità del Modello adottato dalla Società di prevenire la commissione di reati ed illeciti;

      sull’adeguatezza di tali Modelli anche alla luce di eventuali cambiamenti di attività e organizzazione, nonché dell’aggiornamento della valutazione dei rischi e degli esiti delle attività di monitoraggio e riesame svolte dalla Società;

      sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove vengano riscontrate esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o a interventi normativi.

A tale fine, l’Organismo di Vigilanza, deve avere libero accesso presso tutte le funzioni dell’Associazione - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001.

Pertanto, rientrano fra i compiti dell’Organismo di Vigilanza, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo:

·      attivare un piano di verifica volto ad accertare la concreta attuazione del Modello Organizzativo da parte di tutti i destinatari;

·      monitorare la necessità di un aggiornamento della mappatura dei rischi e del Modello stesso in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.lgs. 231/2001, dandone informazione al Consiglio Direttivo;

·      eseguire periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell’ambito delle aree di rischio;

·      monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;

·      raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le eventuali segnalazioni) in ordine al rispetto del Modello;

·      coordinarsi con le altre funzioni aziendali per un migliore monitoraggio delle aree a rischio;

·      condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

·      segnalare prontamente ogni criticità relativa all’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative;

·      segnalare eventuali violazioni di protocolli o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte;

·      vigilare sull’applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell’organo deputato per l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori;

·      rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.

Con particolare riferimento all’ambito Salute, Sicurezza e Ambiente, le informazioni che l’Associazione si impegna a trasmettere all’inizio dell’attività dell’OdV, sono le seguenti:

·      aggiornamento delle figure gerarchiche e funzionali pertinenti (organigramma), anche per segnalare che nulla sia variato;

·      infortuni e durata complessiva di ogni singolo evento che ha causato l’assenza dalla palestra, dell’ultimo periodo intercorso dalla precedente comunicazione (al verificarsi dell’evento);

·      medicazioni avvenute nell’ultimo anno;

·      incidenti / eventi significativi che possono potenzialmente causare lesioni gravi (ultimo periodo trascorso);

·      denunce di malattie professionali e loro tipologia, a conoscenza dell’Associazione (ultimo periodo trascorso);

·      verbale ex art. 35 D.lgs. 81/08 e relativi allegati (riferito all’ultimo anno);

·      sopralluoghi, procedimenti amministrativi e sanzioni in materia Salute, Sicurezza e Ambiente da parte degli enti di controllo (ultimo periodo trascorso e al verificarsi dell’evento);

·      sanzioni interne in tema salute, sicurezza, e ambiente (ultimo periodo trascorso) e analisi delle cause afferenti alle stesse;

·      pianificazione ed esecuzione dell’indagine sulla sicurezza delle attrezzature, impianti in genere ed indagini ambientali;

·      incidenti, eventi significativi che possono essere causa di contestazione di un reato presupposto ambientale, nonché i risultati del monitoraggio che evidenziano il potenziale verificarsi della fattispecie di reato presupposto;

·      documento di risk assesment in materia ambientale;

·      Modello Organizzativo, Codice Etico e tabella delle procedure correlate, nella versione aggiornata e approvata.

In occasione di eventi particolarmente gravi (lesioni con prognosi superiore a 40 gg o a carattere permanente, incidenti con rilevanza ambientale ecc.), le relative informazioni vengono trasmesse in modo tempestivo (ovvero entro 24 ore dall’accadimento).

7.6 - La qualificazione soggettiva dell’Organismo di Vigilanza ai fini Privacy

ll Garante per la protezione dei dati personali, in data 12 maggio 2020, ha espresso il suo parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy dell’Organismo di Vigilanza (cfr. doc. web. 9347842).

In particolare, è stato chiarito che l’Organismo di Vigilanza, considerato nel suo complesso e a prescindere dalla circostanza che i membri che lo compongono siano interni o esterni, essendo “parte dell’ente” deve essere individuato quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati. Non, dunque, un autonomo titolare e nemmeno un responsabile del trattamento dati.

All’art. 29 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR) è previsto che chiunque agisca sotto l’autorità del Titolare del trattamento “e abbia accesso a dati personali, non può trattarli se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”. All’art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, novellato dal D.lgs. 101/2018, inoltre, è precisato che: “Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”.

Per tale ragione, l’Organismo di Vigilanza dovrà ricevere dall’Associazione, per l’esercizio del proprio incarico, le istruzioni operative ai sensi dell’art. 29 GDPR e 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., affinché i dati vengano trattati in conformità ai principi stabiliti dalla normativa privacy e alle politiche definite all’interno dell’ente. Sarà onere dell’Associazione, Titolare del Trattamento dei dati, fornire le suddette istruzioni.

Quanto specificato dall’Autorità Garante è riferito al solo trattamento dati che l’Organismo di Vigilanza opera in ragione dell’esercizio del suo incarico e funzioni affidate, con particolare riguardo alla gestione dei flussi informativi.

Rimane, invece, escluso il nuovo e diverso ruolo che l'Organismo acquisisce in relazione alla gestione delle segnalazioni di illecito o di violazione del Modello Organizzativo e tutelate dalla L. 179/2017, rubricata “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. Whistleblowing).

Tutto quanto sopra espresso, rimangono impregiudicati i requisiti di autonomia e indipendenza dell’Organismo di Vigilanza nello svolgimento della propria attività di verifica.

7.7 - Regole di condotta

L’attività dell’Organismo di Vigilanza deve essere improntata ai principi di integrità, obiettività, riservatezza e competenza.

Tali regole di condotta possono esplicarsi nei termini che seguono:

·      Integrità: i componenti dell’OdV devono operare con onestà, diligenza e senso di responsabilità.

·      Obiettività: i componenti dell’OdV non partecipano ad alcuna attività che possa pregiudicare l’imparzialità della loro valutazione e, in caso contrario, si astengono dalle relative valutazioni e delibere nell’ambito delle attività dell’Organismo di Vigilanza. Devono riportare tutti i fatti significativi di cui siano venuti a conoscenza e la cui omissione possa dare un quadro alterato e/o incompleto delle attività analizzate.

·      Riservatezza: i membri dell’OdV devono esercitare tutte le opportune cautele nell’uso e nella protezione delle informazioni acquisite. Non devono usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale né secondo modalità che siano contrarie alla legge o che possano arrecare danno agli obiettivi della Società. Tutti i dati di cui sia titolare l’Associazione devono essere trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 (ss.mm. D.lgs. 101/2018) e Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR).

7.8 - Operatività

I componenti dell’Organismo di Vigilanza individuano il programma, le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività loro attribuite.

L’attività di vigilanza è condotta nel corso di apposite riunioni che possono svolgersi presso la sede dell’Associazione nonché al di fuori delle riunioni ufficiali, tramite esame di documentazione, corrispondenza, analisi dati e informazioni. Di ogni riunione dell’Organismo di Vigilanza viene redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti.

I verbali delle riunioni sono raccolti, sia in formato elettronico che cartaceo, in un apposito registro conservato presso la sede dell’Associazione.

L’Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro dissenziente dovrà far risultare per iscritto i motivi del proprio dissenso.

L’OdV può delegare - in ragione delle competenze specifiche di ognuno - il compimento di specifiche attività a ciascun componente, determinando eventualmente la data in cui deve comunque essere portata a termine l’attività delegata.

L’Organismo di Vigilanza può avvalersi, nell’adempimento di specifiche attività e verifiche, dell’opera di consulenti esterni nonché di tutte le strutture dell’Associazione.

L’operatività dell’Organismo di Vigilanza, con maggiori informazioni di dettaglio, è indicata all’interno del Regolamento adottato dall’Organismo stesso. In particolare, tale documento definisce e rende verificabili le modalità di svolgimento dell’incarico poste in essere dall’Organismo.

7.9 - Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all’Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all’art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto 231.

Costituisce violazione del Modello la mancata ricezione dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza. In particolare, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

·      eventuali modifiche all’assetto interno o alla struttura organizzativa dell’Associazione o alla variazione delle aree di attività dell’Associazione;

·      decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

·      provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano l’Associazione o suoi dipendenti od organi societari;

·      esiti delle attività di controllo periodico (rapporti, monitoraggi, consuntivi, etc.);

·      notizie relative alla effettiva attuazione del Modello Organizzativo e, in generale, del rispetto delle regole interne con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

Ulteriori informazioni che dovranno essere trasmesse sul canale all’OdV al seguente indirizzo odv@tennistavolovarese.it sono indicate nei protocolli di controllo della parte speciale del presente Modello.

 7.10 - Sistema di Whistleblowing (ex D.Lgs. 231/2001 art. 6, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater)

L’Associazione, al fine di garantire una gestione responsabile ed in linea con le prescrizioni legislative, ha implementato un sistema di segnalazione di irregolarità e violazioni adeguato alle modifiche normative intervenute nel 2017, ed in particolare con la L. 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che ha novellato l’art.6 del Decreto.

In particolare, devono essere segnalati, senza ritardo, all’indirizzo dedicato odv@tennistavolovarese.it :

·      le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è applicabile il D.lgs. 231/2001, compreso l’avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti per reati previsti nel D.lgs. 231/2001;

·      le notizie relative ad indagini e procedimenti penali a carico di procuratori della Società e in generale esponenti aziendali per fatti relativi al ruolo ad essi attribuito;

·      le violazioni delle regole di controllo, comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e tutte le azioni che possano determinare una violazione del Modello, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Qualora si verificasse l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni, l’art. 6, comma 2-ter del D.lgs. 231/2001 prevede che tale circostanza potrà essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

A tal proposito, si indicano quali provvedimenti nulli ai sensi dell’art. 6, comma 2-quater del Decreto:

      il licenziamento ritorsivo o discriminatorio;

      il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile;

      qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del Datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Si precisa che, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 3, L. 30 Novembre 2017, n. 179, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile, fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

7.11 - Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte le informazioni trasmesse da e verso l’Organismo di Vigilanza previste nel Modello Organizzativo, ad eccezione delle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo, sono conservate dall’Organismo di Vigilanza secondo le istruzioni ricevute dal Titolare del Trattamento.

In ogni caso, i componenti uscenti dell’Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell’archivio documentale avvenga correttamente ai nuovi componenti.

7.12 - Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’efficacia e osservanza del Modello, all’emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi, immediatamente, al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, al Consiglio Direttivo.

8 - SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

8.1 - Funzione del sistema disciplinare

L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un’efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l’introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per l’efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello e del Codice Etico (che si ricorda essere sua parte integrante), a prescindere dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione dell’Associazione al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.

8.2 - Misure nei confronti dei lavoratori subordinati e dei giocatori

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei Soci della Tennis Tavolo Varese A.S.D. degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

Costituisce illecito disciplinare ogni violazione delle condotte previste dal Modello o da questo richiamate e, in ogni caso, la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il D.lgs. 231/2001. I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono irrogabili nei confronti dei lavoratori subordinati di Tennis Tavolo Varese A.S.D. in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL applicato dall’Associazione.

Per i giocatori dovrà essere tenuto presente l’accordo collettivo applicabile al momento dell’infrazione.

Per quanto concerne le condotte richieste dal Modello, si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce grave infrazione:

·      l’inadempimento degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;

·      la mancata partecipazione alle iniziative di formazione promosse dall’Associazione;

·      il mancato rispetto delle regole generali di comportamento e del Regolamento Interno;

·      il mancato rispetto dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nella parte speciale del presente Modello.

Il sistema disciplinare delineato si applica anche nel caso in cui venga violata la normativa in materia whistleblowing.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un’azione disciplinare finalizzata all’accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al Socio l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all’autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all’eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

8.3 - Misure nei confronti dei dirigenti

Quando la violazione delle disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello è compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea – compreso l’allontanamento – in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia prevista dalla contrattazione collettiva.

Quale sanzione specifica, l’Organismo di Vigilanza potrà proporre anche la sospensione delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso.

L’Organismo di Vigilanza deve sempre essere informato circa ogni procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello.

8.4 - Misure nei confronti degli Amministratori

L’Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di componenti del Consiglio Direttivo, dovrà tempestivamente informare dell’accaduto il Presidente e l’intera Assemblea Generale. I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione dell’assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

·      la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato previsto dal D. Lgs. 231/01 nell’espletamento delle proprie funzioni;

·      l’inosservanza delle regole prescritte dal Modello;

·      la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner della Società circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;

·      tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o partner della Società.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

8.5 - Misure nei confronti di collaboratori o atleti esterni

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori o altri soggetti terzi legati all’Associazione da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001 e/o del Codice di Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare in seguito a valutazione e decisione dell’Associazione, l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni all’Associazione, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine, è stato previsto l'inserimento all’interno dei contratti (di fornitura, di collaborazione, di appalto etc.) di specifiche clausole che richiedano l'assunzione di un impegno ad osservare la normativa e le regole indicate nel Codice Etico e che disciplinino le conseguenze in caso di loro violazione. Con tali clausole il terzo si obbliga a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico dell’Associazione ed a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

In relazione ai contratti già in essere, è prevista la trasmissione di apposite lettere di impegno con cui le controparti si obbligano al rispetto dei sopra citati principi.

L'Organismo di Vigilanza è informato delle contestazioni e dei provvedimenti nei confronti di collaboratori, consulenti, agenti, dealers e terzi in genere derivanti dalla violazione della clausola sopra richiamata.

8.6 - Misure nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave violazioni che si rivelino infondate

Le sanzioni disciplinari analizzate nei paragrafi precedenti, saranno applicate ai rispettivi autori della violazione anche in caso di:

·      violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante;

·      violazione del divieto di atti ritorsivi o discriminatori richiamati dal presente Modello (cfr. paragrafo 6.10 “Sistema di Whistleblowing”);

·      effettuazione di segnalazioni di illecito rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001 o di violazione del Modello Organizzativo che risultino prive di fondamento ed effettuate con dolo o colpa grave.

9 - PIANO DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Pur in mancanza di una specifica previsione all’interno del D.lgs. 231/2001, le Linee Guida elaborate dalle Associazioni hanno fin da subito precisato che la comunicazione al personale e la sua formazione sono due fondamentali requisiti del Modello ai fini del suo corretto funzionamento.

Al fine di dare efficace attuazione al presente Modello, Pallacanestro Cantù S.p.A. società sportiva dilettantistica assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, oltre che di quelli del Codice Etico, sia all’interno che all’esterno della propria organizzazione.

L’attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma deve essere, in ogni caso, improntata a principi di tempestività, efficienza (completezza, chiarezza, accessibilità) e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L’informazione/ la formazione al personale dipendente è prevista a due differenti livelli e con finalità sostanzialmente diverse:

·      divulgazione dei contenuti del D.lgs. 231/2001 ai soggetti apicali ed ai soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività identificate come “sensibili” in fase di mappatura, allo scopo di responsabilizzare e rendere consapevoli i soggetti interessati circa la gravità delle conseguenze derivanti dalla commissione dei comportamenti illeciti.

·      diffusione a tutto il personale (di volta in volta individuato) delle componenti che caratterizzano il Modello adottato dalla Società (Codice Etico, Organismo di Vigilanza, flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare, protocolli specifici ed altre direttive aziendali, deleghe e procure, etc.)

Ogni dipendente è tenuto a:

·         acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello messi a sua disposizione;

·         conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello ed i protocolli di controllo e le procedure aziendali ad esso riferibili. Inoltre,

al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D.lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative che saranno promosse dalla Società.

La Società provvederà ad adottare idonei strumenti di comunicazione per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al presente Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per tutti i destinatari della formazione stessa ed è oggetto di documentazione ed archiviazione.

10 - ADOZIONE DEL MODELLO - CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO

10.1 - Aggiornamento ed adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all’aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

·      modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;

·      cambiamenti delle aree di business;

·      modifiche normative;

·      risultanze dei controlli;

·      significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione comunica tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni modifica o aggiornamento del Modello.

 

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                                                                                               
  Per qualsiasi segnalazione di irregolarità o violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico :  
   
                ORGANISMO  DI  VIGILANZA  -  odv@tennistavolovarese.it                
                               
        Responsabile  SAFEGUARDING :  Mauro  Ossola  -  tel. 347 2207860  -  mauro@tennistavolovarese.it        
               
                                                                                               

   

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